Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia – Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

Le norme per lo svolgimento dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono contenute, fondamentalmente:

  • nella legge 24 gennaio 1979, n. 18
  • nel decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483;
  • infine, per quanto non disciplinato nella predetta normativa, nel testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

L’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), prevede che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Tuttavia, l’art. 1 del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, dopo avere stabilito, al comma 1, che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della citata legge n. 147/2013, si svolgano in due giornate (domenica e lunedì), al successivo comma 2 ha però altresì stabilito che: “In occasione dello svolgimento delle
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 2024, le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 23 del sabato e dalle ore 7 alle ore 23 della domenica”. Per effetto di tali disposizioni non rimangono applicabili per l’anno 2024 quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.

Le operazioni di scrutinio si svolgono subito dopo la chiusura delle votazioni e l’accertamento del numero dei votanti.

Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, sono state predisposte le unite specifiche istruzioni.

* * *

Qualora nella sezione si svolgano, oltre all’elezione dei membri del Parlamento europeo, elezioni regionali e/o elezioni amministrative, ai seggi elettorali sono fornite pubblicazioni distinte per ogni tipo di consultazione.
In tale circostanza, gli uffici di sezione nei quali si svolgono contemporaneamente più consultazioni elettorali devono tenere presente che:

1) le liste degli elettori della sezione e le liste elettorali aggiunte devono essere inserite nella corrispondente busta della serie “Parlamento europeo”;
2) i registri (maschile/femminile) per l’annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti devono essere inseriti nella corrispondente busta della serie “Parlamento europeo”;
3) il materiale per il funzionamento dei seggi di utilizzo comune alle predette consultazioni (timbro della sezione, matite copiative, ecc.) deve parimenti essere inserito nella corrispondente busta della serie “Parlamento europeo”;
4) i certificati medici, eventualmente esibiti dagli elettori portatori di handicap, devono essere allegati al verbale delle operazioni del seggio relativo all’elezione del Parlamento europeo;
5) conclusa la votazione alle ore 23 della domenica — o comunque dopo che hanno finito di votare tutti gli elettori presenti a quell’ora — il presidente di seggio deve accertare il numero degli elettori che hanno votato per ciascuna delle elezioni che si sono svolte presso
la sezione, iniziando da quella del Parlamento europeo e continuando con le elezioni regionali, comunali e, eventualmente, circoscrizionali;
6) i plichi da confezionare prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contenenti, tra l’altro, le liste degli elettori della sezione e i registri per l’annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti, devono essere consegnati al tribunale prima dello scrutinio stesso;
7) dopo di che, il seggio inizia immediatamente le operazioni di scrutinio per l’elezione del Parlamento europeo;
8) conseguentemente, il presidente deve sigillare le urne che contengono le schede votate per le altre consultazioni elettorali e chiudere in un plico tutti i verbali, gli atti e i documenti della sezione riguardanti tali consultazioni;
9) concluso lo scrutinio per l’elezione del Parlamento europeo, il seggio rinvia alle ore 14 di lunedì le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali, comunali e, eventualmente, circoscrizionali;
10) lo scrutinio per le elezioni regionali e, a seguire, quello per le elezioni comunali e, eventualmente, circoscrizionali, inizia alle ore 14 di lunedì e prosegue senza alcuna interruzione;
11) alla fine di tutte le operazioni di scrutinio, il materiale elettorale viene riconsegnato al Comune.

Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione


Per maggior informazioni, visita la sezione dedicata alle Elezioni – Elezioni (comunesgv.it)

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